Viterbo, il Tar boccia i limiti della Regione Lazio ai nuovi impianti fotovoltaici e eolici

Il Tar del Lazio blocca le restrizioni regionali agli impianti rinnovabili, annullando la delibera che limitava nuovi progetti nelle aree già sature come Viterbo. Il ricorso, presentato da Bd Solar Acquapendente per un impianto agrivoltaico da oltre 8 MWp, ha evidenziato l’assenza di una pianificazione adeguata. I giudici hanno ribadito che ogni progetto va valutato singolarmente. La Regione, secondo il Tribunale, non può imporre divieti generalizzati

Tar del Lazio su nuovi impianti eolici e fotovoltaici

Battuta d’arresto per la Regione Lazio sul fronte delle energie rinnovabili. Il Tar ha annullato la delibera con cui, nel 2023, la Giunta aveva introdotto restrizioni rigide alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici nelle province in cui la concentrazione di questi impianti è già alta come quella di Viterbo. La decisione nasce dal ricorso presentato dalla società Bd Solar Acquapendente, alla quale era stata negata l’autorizzazione per un impianto agrivoltaico da oltre 8 MWp nel territorio comunale di Acquapendente.

La Bd Solar aveva inoltrato, nel luglio 2024, la richiesta di Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per un progetto da installare nelle località Carbonarola, Vallone e Carbonara. Tuttavia, sulla base della delibera regionale n. 171, l’istanza era stata respinta poiché Viterbo aveva già superato il limite del 50% della potenza rinnovabile autorizzata su scala regionale. Al momento dell’adozione del provvedimento, infatti, la provincia deteneva oltre il 78% della capacità approvata in tutto il Lazio.

Il Tribunale amministrativo ha giudicato illegittimo l’operato della Regione, sostenendo che un blocco preventivo di nuove iniziative, senza una chiara pianificazione delle aree, viola la normativa statale. Le Regioni, affermano i giudici, possono certo definire criteri di equilibrio territoriale, ma devono comunque valutare ogni progetto nel dettaglio, attraverso istruttorie individuali. Impedire a priori l’avvio dei procedimenti contrasta con i principi fondamentali che regolano il settore delle fonti rinnovabili.

Questa sentenza si discosta da un precedente giudizio, emesso dalla quinta sezione dello stesso Tar, che aveva avallato la legittimità della delibera nel caso di tre parchi eolici a Tuscania. In quel contesto, la misura era stata interpretata come un semplice orientamento programmatico. Ora, invece, la terza sezione evidenzia che il provvedimento si configura come un vero e proprio divieto, privo di una base normativa adeguata.

Articolo precedenteStati Generali dell’Ambiente in Puglia, il Cic sulla raccolta dell’umido: “Scesa qualità e quantità”