Stoviglie “riutilizzabili” in plastica, proposta una regola tecnica

Arriva una novità importante sul tema delle stoviglie in plastica vendute come riutilizzabili ma del tutto simili a quelle monouso di una volta e quindi in grado di aggirare la Direttiva Sup. Il Ministero dell’Ambiente ha presentato alla Commissione europea una proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.

Stoviglie riutilizzabili plastica

Arriva una novità importante sul tema delle stoviglie in plastica vendute come riutilizzabili ma del tutto simili a quelle monouso di una volta e quindi in grado di aggirare la Direttiva Sup. Una faccenda di cui ci siamo occupati spesso su queste pagine. Il Ministero dell’Ambiente ha presentato alla Commissione europea una proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.

Il documento, pubblicato sul sito TRIS (Technical Regulations Information System) come previsti dai regolamenti comunitari, ha ricevuto il supporto tecnico di Assobioplastiche, che parla di un “risultato molto importante”. Ecco la proposta:

Proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all’allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.
Articolo 1
Disposizioni sui piatti e sugli altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti.

  1. Nell’ambito di attuazione della direttiva (Ue) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
    a) piatti in plastica:
    i. piatti con diametro inferiore a diciannove centimetri e peso superiore a quarantacinque grammi;
    ii. piatti con diametro tra diciannove e ventiquattro centimetri e peso superiore a ottanta grammi;
    iii. piatti con diametro superiore a ventiquattro centimetri e peso superiore a centodieci grammi;
    b) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;
    c) cannucce in plastica ad uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
    d) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Ora si apre un periodo di status quo di tre mesi (Standstill) che consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e presentare eventuali osservazioni. Il termine dello Standstill è fissato per il 2 luglio 2025.

Estratto dalla comunicazione della Commissione europea

La proposta normativa interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (SUP) con lo scopo di fornire dettagliate caratteristiche tecniche volte a garantire la riutilizzabilità di alcuni prodotti di cui all’allegato, parte B, per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il divieto di immissione sul mercato.

La regola tecnica proposta ha lo scopo di individuare i requisiti tecnici di riutilizzabilità dei citati prodotti in plastica per la loro immissione sul mercato, garantendo in tal modo la corretta applicazione della Direttiva SUP ed evitando la commercializzazione di prodotti etichettati come riutilizzabili ma percepiti ed utilizzati dai consumatori come monouso.

Nella legislazione sovranazionale non sono presenti specifiche disposizioni contenenti le caratteristiche tecniche per definire un prodotto in plastica come riutilizzabile ai sensi della Direttiva SUP. Tale circostanza, come rappresentato dagli operatori, crea criticità circa l’individuazione univoca dei prodotti in plastica effettivamente riutilizzabili rispetto a quelli monouso.

Articolo precedentePnrr, il punto sugli obiettivi raggiunti dal Ministero dell’Ambiente
Articolo successivoRoma, Ama il tuo quartiere: raccolte di ingombranti, speciali e Raee del 5 e 6 aprile