Via libera agli incentivi per gli enti locali che aderiscono a riorganizzazioni e aggregazioni dei servizi pubblici, una misura che rientra negli adempimenti del Pnrr e ha l’obiettivo di creare unioni di comuni per ridurre il numero di amministrazioni aggiudicatrici e realizzare ambiti territoriali ottimali. Il provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto 28 aprile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – riguarda tra le altre cose la gestione rifiuti e il trasporto pubblico locale. Le misure di incentivazione previste sono diverse, come maggiori fondi previsti ad hoc per chi partecipa alle aggregazioni o il riconoscimento di una riserva del 10% sui contributi agli enti locali relativi al Pnrr, per attività di assistenza tecnica o riguardanti la politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027.
Riportiamo integralmente l’articolo 1 del Decreto:
Misure incentivanti 1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno aderito, ai sensi della normativa di settore vigente, alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettando i livelli minimi previsti per legge, anche attraverso aggregazioni volte a garantire il potenziamento, l'operativita' e/o l'efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini di mobilita', fermi restando le discipline di settore nonche' gli incentivi di cui al comma 2 dello stesso art. 5, eventualmente previsti dalle regioni interessate, assicurando in ogni caso l'assenza di duplicazioni, sono previste le seguenti misure incentivanti: a) nel caso di finanziamenti a carico del bilancio statale relativi al servizio oggetto di aggregazione, fermo restando l'ammontare complessivo degli stessi, introduzione della previsione che la ripartizione delle risorse preveda, tra i criteri, un incremento percentuale a favore degli enti che partecipano alle aggregazioni; b) riconoscimento di una riserva sino al 10 per cento, nel rispetto del vincolo di coesione territoriale, nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate a carico del bilancio dello Stato per gli interventi a titolarita' degli enti locali relativi al PNRR per attivita' di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione dei medesimi interventi o anche inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027; c) previsione di linee progettuali dedicate nell'ambito di iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa rivolte agli enti locali e finanziate con risorse a valere sui Programmi comunitari 2021-2027 o sui relativi Programmi complementari, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure previste dai regolamenti europei e dall'Accordo di partenariato con l'Unione europea; d) riconoscimento di una priorita' nell'accesso alle iniziative di supporto tecnico specialistico per il rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali poste in essere da societa' a partecipazione pubblica sulla base di accordi e convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato, senza oneri a carico degli enti locali; e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non oltre le economie di spesa conseguenti all'adesione alla riorganizzazione dei servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall'organo di revisione economico-finanziario, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con riferimento alle unita' di personale a tempo determinato assunte in applicazione della presente lettera, e' adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa; f) previsione, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale a livello di ambito o lotto di riferimento; g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10 per cento rispetto ai criteri definiti nell'ambito del riparto di cui al comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il concorso complessivo di 150 milioni annui; h) considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della spesa, dell'efficientamento conseguente alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete; i) possibilita' di ripianare le perdite delle preesistenti societa' in presenza di un piano industriale del soggetto risultante dall'aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il recupero dell'equilibrio economico e finanziario. 2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli enti locali aderenti a forme aggregate in ambiti o bacini ottimali anche se gia' costituiti, in relazione al potenziamento delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per legge.