Nella giornata del 14 dicembre il Consiglio e il Parlamento europei hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE. Come spiega il Consiglio europeo, si tratta di una riforma che: “Mira a ridurre la dipendenza dei prezzi dell’energia elettrica dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dai picchi di prezzo, ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare la protezione dei consumatori. L’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni”.
“La proposta – continua il Consiglio – fa parte di una riforma più ampia dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE, che comprende anche un regolamento inteso a migliorare la protezione dell’UE dalla manipolazione del mercato mediante il rafforzamento del monitoraggio e della trasparenza (REMIT). Un accordo provvisorio sul REMIT è stato raggiunto il 16 novembre 2023. La Commissione aveva presentato le proposte di riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE il 14 marzo 2023”.
Accordi di compravendita di energia elettrica
“Il Consiglio e il Parlamento – spiega la nota – hanno convenuto di dare agli Stati membri la possibilità di sostenere esclusivamente l’acquisto di nuove produzioni di energia rinnovabile, qualora le condizioni lo consentano e in linea con i piani di decarbonizzazione degli Stati membri. Per quanto riguarda i contratti standardizzati su base volontaria, le due istituzioni hanno concordato di mantenerne il carattere volontario per gli Stati membri. L’accordo provvisorio prevede inoltre che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) effettui una valutazione del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica sulla base delle informazioni contenute nella banca dati prevista dal regolamento REMIT”.
Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell’energia elettrica
“I due colegislatori hanno convenuto di conferire al Consiglio il potere di dichiarare una crisi, sulla base di una proposta della Commissione. Inoltre l’accordo provvisorio definisce i criteri per dichiarare una crisi in relazione al prezzo medio all’ingrosso dell’energia elettrica o a un forte rincaro dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica. Per quanto riguarda le misure che gli Stati membri devono adottare una volta che sia stata dichiarata una crisi, le due istituzioni hanno convenuto di tener conto della possibilità esistente di ridurre ulteriormente i prezzi dell’energia elettrica per i clienti vulnerabili e svantaggiati, sulla base della direttiva sull’energia elettrica in vigore. Sono inoltre incorporate disposizioni tese a evitare indebite distorsioni o frammentazioni del mercato interno”, ha proseguito la nota.
Protezione dalle interruzioni della fornitura per i clienti vulnerabili
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di rafforzare le misure che gli Stati membri devono adottare per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, ivi compresa l’aggiunta della definizione di povertà energetica, accompagnata da un riferimento alle misure adeguate che saranno disposte dalla nuova direttiva sull’efficienza energetica.
Meccanismi di regolazione della capacità
“I due colegislatori – ha spiegato il Consiglio – hanno concordato di fare dei meccanismi di regolazione della capacità un elemento più strutturale del mercato dell’energia elettrica. Hanno inoltre convenuto di introdurre una potenziale deroga eccezionale all’applicazione del limite di emissioni di CO₂ per i meccanismi di regolazione della capacità già autorizzati, se debitamente giustificato”.
Contratti per differenza
“I due colegislatori hanno concordato di ricorrere a contratti bidirezionali per differenza o regimi equivalenti con gli stessi effetti quando i contratti a lungo termine prevedono finanziamenti pubblici sotto forma di regimi di sostegno diretto dei prezzi.
I contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica basati sull’energia eolica, sull’energia solare, sull’energia geotermica, sull’energia idroelettrica senza serbatoio e sull’energia nucleare.
Le norme relative ai contratti bidirezionali per differenza si applicheranno solo dopo un periodo di transizione di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza del diritto per i progetti in corso. L’accordo provvisorio prevede flessibilità nelle modalità di ridistribuzione dei ricavi generati dallo Stato attraverso i contratti bidirezionali per differenza. I ricavi sarebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell’energia elettrica per i clienti finali”, ha concluso la nota del Consiglio europeo.