Il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto ulteriori indicazioni per favorire distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nell’attività di gestione dei RAEE in conformità alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti. Le indicazioni riguardano in particolare: il trasporto dei RAEE in modalità semplificata; il documento di trasporto; l’iscrizione al portale del CdC RAEE; l’attività dei centri di raccolta.
Il documento propone anche alcuni suggerimenti che vogliono rappresentare delle prassi di buona gestione, per permettere un’applicazione uniforme delle prescrizioni normative, nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore.
INDICAZIONI SULLE MISURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RAEE IN MODALITÀ 1 CONTRO 1 E 1 CONTRO 0
La legge 14 novembre 2024 n. 166 prevede disposizioni semplificate per la gestione dei RAEE in
modalità 1 contro 1 e 1 contro 0.
Il Centro di Coordinamento RAEE, in aggiunta alle note di chiarimento già pubblicate, desidera condividere alcune indicazioni che consentano una gestione dei RAEE conforme alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti. Le seguenti indicazioni si riferiscono a quanto definito dalle recenti disposizioni normative, e sono accompagnate da dei suggerimenti che vogliono rappresentare delle prassi di buona gestione, per permettere un’applicazione uniforme delle prescrizioni, nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte del
legislatore. Le considerazioni sui Distributori, in conformità alla normativa vigente, si riferiscono anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento. della propria attività.
INDICAZIONI INERENTI AL TRASPORTO IN MODALITÀ SEMPLIFICATA
L’art. 11 comma 8 del d.lgs. 49/2014 prevede modalità di trasporto semplificato, che comprende anche la tratta dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei
raggruppamenti di RAEE. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo non raggiunga i 3.500 chilogrammi.
Sulla base di tali disposizioni, in relazione al trasporto il Centro di Coordinamento RAEE indica quanto segue:
- La responsabilità della corretta gestione dei RAEE è attribuita al Distributore, che può incaricare trasportatori terzi.
- L’art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014, introduce in modo esplicito, per operare in semplificata, l’obbligo di comunicazione al Centro di Coordinamento dei luoghi per il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori (D6).
- La norma non prevede una specifica e obbligatoria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i trasportatori di RAEE gestiti in modalità semplificata. In attesa di specifiche indicazioni da parte del legislatore, il Centro di Coordinamento RAEE consiglia al Distributore, a propria tutela, di suggerire al trasportatore incaricato di iscriversi al portale del CdC stesso (servizio H1).
- I quantitativi massimi trasportabili non sono specificati dalla normativa, ma sono definiti i quantitativi massimi per il deposito preliminare.
INDICAZIONI INERENTI AL DOCUMENTO DI TRASPORTO
L’art. 11 comma 8 del d.lgs. 49/2014 prevede che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Sulla base di tali disposizioni, il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto un apposito DDT (https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2024/11/DDT-RAEE-def.pdf). In relazione alla documentazione di trasporto il Centro di Coordinamento RAEE indica quanto segue: - La modulistica di trasporto in semplificata dei RAEE (ex allegato 2 del DM 65/2010), utilizzata precedentemente all’uscita della legge 166/2024 può ancora ritenersi valida ed essere utilizzata, contenendo al suo interno le informazioni minime previste dalla normativa.
- La legge 166/2024 non indica il numero di copie del DDT che accompagna il trasporto: suggeriamo che il DDT sia redatto almeno in triplice copia, per semplificazione nell’attività di gestione dei soggetti presenti sul DDT (mittente / trasportatore / destinatario).
- La legge 166/2024 indica che i dati relativi ai RAEE gestiti siano conservati da ciascun distributore per tre anni. Il distributore pertanto trattiene copia del DDT firmato per almeno 3 anni.
- Per ciascun raggruppamento RAEE oggetto del trasporto deve essere compilato un DDT, al fine della corretta tracciabilità dei flussi. Si suggerisce che tale logica possa essere applicata anche per il trasporto di rifiuti non domestici, compilando un DDT per ciascuna categoria di RAEE oggetto del trasporto. Non è esclusa la possibilità di indicare comunque nello stesso DDT più raggruppamenti o categorie (nel caso di coincidenza di mittente, destinatario e trasportatore).
- Per semplificare la verifica all’atto del conferimento dei RAEE, suggeriamo di inserire nel DDT il numero di iscrizione del Distributore al portale del CdC RAEE.
- La norma non prevede obbligatoriamente l’inserimento della targa del mezzo nel DDT. Suggeriamo comunque, per una migliore tracciabilità, di valutare l’opportunità di inserire tale informazione.
- Il DDT accompagna le diverse fasi di trasporto e dovrà quindi essere compilato un DDT per ciascuna fase di trasporto, possono quindi verificarsi le seguenti configurazioni: o Per trasporto con ritiro dal domicilio del consumatore:
MITTENTE: Consumatore
DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto
o Per trasporto con ritiro presso il Punto Vendita:
MITTENTE: Distributore (presso Punto Vendita)
DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto
o Per trasporto dal deposito preliminare:
MITTENTE: Distributore (presso Deposito Preliminare)
DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Impianto - Gli impianti di trattamento destinatari dei RAEE gestiti in maniera semplificata, al fine della registrazione di tali conferimenti, potranno seguire le modalità utilizzate per la precedente gestione degli allegati di cui al DM 65/2010, nelle more di diverse indicazioni da parte del
legislatore.
NOTA: Non è più prevista la compilazione di documentazione da parte del consumatore all’atto del conferimento dei RAEE in modalità 1 contro 1.
INDICAZIONI INERENTI ALL’ISCRIZIONE AL PORTALE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - L’art. 11 del d.lgs. 49/2014, introduce in modo esplicito, per operare in semplificata, l’obbligo di comunicazione solo dei luoghi di deposito preliminare alla raccolta da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica. Per una migliore tracciabilità, e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il Centro di Coordinamento, offre la possibilità di iscrizione anche per i trasportatori dei RAEE gestiti in modalità semplificata (categoria H1). Le indicazioni per l’iscrizione sono pubblicate qui: https://www.cdcraee.it/wpcontent/uploads/2024/11/Iscrizione-al-portale-ex-3bis-2.pdf
- Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori può realizzarsi presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico: è richiesta quindi una specifica iscrizione in categoria
D6, oltre che per la sede del punto vendita, anche per il luogo ove si configura il deposito preliminare (laddove tali luoghi siano diversi). - L’attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali, nel rispetto della normativa vigente e pertanto anche dell’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.
INDICAZIONI INERENTI ALL’ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA
Il decreto legislativo 49/2014 all’art. 12 prevede che i Comuni assicurino la funzionalità e l’adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l’accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire
gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.
Tale condizione rappresenta anche uno dei prerequisiti per l’accesso ai Premi di Efficienza. La normativa semplificata non prevede obblighi comportamentali da parte dei Gestori dei Centri di Raccolta, né in termini di controllo, né di conservazione della documentazione conferita dai Distributori: suggeriamo comunque di richiedere evidenza dell’iscrizione dei distributori al portale del Centro di Coordinamento RAEE e di valutare l’opportunità di conservare copia dei documenti di trasporto.
Il Centro di Coordinamento sta valutando come semplificare l’attività di verifica da parte dei Centri di Raccolta attraverso il portale, e saranno pertanto forniti specifici aggiornamenti.