Arrivano alcune precisazioni sui progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dei bandi Pnrr relativi a rifiuti ed economia circolare. Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una circolare contenente le indicazioni sulle modifiche consentite per i Soggetti attuatori delle Misure PNRR M2 C1 – Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”.
Un estratto delle novità essenziali:
1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti”
Modifiche ammissibili
Sono ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi,
ad esempio:
- modifica della localizzazione del sito di realizzazione (solo per la linea di Avviso 1.1 A);
- modifiche nella composizione dei soggetti operanti su Area Vasta, purché non venga
modificata la percentuale di popolazione servita su di un dato territorio (per tutte le linee).
Modifiche inammissibili
Sono inammissibili le modifiche progettuali tali da incidere sul punteggio attribuito alla
proposta presentata, ad esempio:- livello di progettazione (per tutte le linee di Avviso);
- popolazione (per tutte le linee di Avviso);
- quantità trattate (per tutte le linee di Avviso);
- deficit impiantistico (per tutte le linee di Avviso);
- sviluppo tecnologico (per tutte le linee di Avviso);
- contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’UE e sinergie con altri piani settoriali
-ad es. PNIEC- (per tutte le linee di Avviso); - quadro economico (per tutte le linee di Avviso);
- variazione del sito sul quale viene ubicato l’impianto, se il progetto prevedeva la realizzazione
su area industriale dismessa (solo per le linee di Avviso 1.1 B e 1.1 C).
1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”
Variazioni ammissibili
Sono ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi
alla base delle graduatorie approvate, ad esempio:
modifica della localizzazione del sito, salvo che lo stato giuridico del sito di realizzazione abbia
concorso al punteggio ottenuto dal Soggetto attuatore sui criteri soggettivi e fatto salvo quanto
previsto all’art. 5 comma 2, dell’Avviso (per tutte le linee di Avviso);
variazioni del Soggetto Destinatario a seguito di fusione/incorporazione, scissione,
conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda che comportino la variazione di titolarità
dell’Intervento da finanziare o finanziato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei
Soggetti che hanno aderito ad una Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione,
assentite dal MASE nei termini di cui all’art.15, comma 1, dell’Avviso (per tutte le linee).
Variazioni inammissibili
Sono inammissibili le modifiche progettuali (per tutte le linee di Avviso), ad esempio:- che incidono sui criteri di valutazione patrimoniale del Soggetto attuatore, ossia:
o copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
o copertura degli oneri finanziari;
o indipendenza finanziaria;
o incidenza della gestione caratteristica sul fatturato; - che incidono sulla proposta tecnica presentata, ossia:
o quantità di riciclo;
o livelli di impatto ambientale;
o potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti;
o livello di innovazione tecnologica;
o creazione/sviluppo di network e/o “distretti circolari”;
o livelli di progettazione;
o replicabilità della proposta;
o piano finanziario;