Alla corsa dell’Unione europea verso una maggiore indipendenza da petrolio, gas e carbone per la produzione di energia elettrica e per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, si aggiunge un nuovo alleato. Infatti dal 28 dicembre 2022 è in vigore il nuovo Regolamento Ue 2022/2577 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Europea il 29 dicembre) che pone le basi per velocizzare la diffusione delle fonti di energia rinnovabile su tutti gli stati dell’Unione. L’obiettivo principale del nuovo regolamento è snellire le pratiche di costruzione e avviamento dei nuovi impianti dichiarando quest’ultimi di “interesse pubblico prevalente”.
Il regolamento, che ha una validità di diciotto mesi e rinnovabile alla scadenza, punta tutto sull’accelerazione delle autorizzazioni e fissa in un massimo di sei mesi il tempo dell’iter per la loro approvazione da parte degli Stati membri facendo attenzione nel limitare al massimo l’impatto sull’ambiente. Più stringenti saranno invece i tempi per le autorizzazioni per la realizzazione di impianti solari su strutture artificiali (come ad esempio edifici pubblici e fabbricati industriali/commerciali) che non dovranno superare i tre mesi mentre l’iter dovrà durate non più di 30 giorni per quelli inferiori ai 50kw di potenza.
Facilitazioni per la valutazione ambientale
Il regolamento disciplina una procedura eccezionale e transitoria per la determinazione degli effetti ambientali, alla quale saranno sottoposti i progetti di energia rinnovabile di competenza statale che inizieranno la loro elaborazione a partire dal 28 dicembre 2022, data di entrata in vigore del regolamento.
I promotori devono presentare all’organo di merito dello Stato di riferimento una richiesta di accertamento della condizione ambientale, unitamente a uno studio di impatto ambientale, una sintesi esecutiva che quantifica gli impatti accreditati del progetto e un progetto preliminare.
Una volta completata la documentazione, la pratica sarà inoltrata all’organismo ambientale che dovrà decidere entro un termine di dieci giorni. La mancata risposta entro detto termine sarà considerata accettazione del contenuto della proposta verbale ai fini della prosecuzione del procedimento. In ogni caso, entro il termine di due mesi l’ente ambientale risolverà il rapporto sullo stato ambientale, che perderà validità e cesserà di avere i propri effetti se il progetto non sarà autorizzato entro il termine di due anni dalla sua notifica al promotore. Tale relazione determinerà se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione ambientale.
Non possono essere sottoposti a tale procedura per impatto ambientale i progetti la cui ubicazione è prevista su: aree facenti parte della Rete Natura 2000; lo spazio marino; e spazi naturali protetti.