Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Oltre alla riduzione di un’ora al giorno per l’accensione degli impianti di riscaldamento, il decreto prevede anche 15 giorni in meno per il riscaldamento quest’anno, con slittamento di una settimana della messa in funzione dei termosifoni e anticipo di altri sette giorni per lo spegnimento.
Il decreto del ministero della Transizione Ecologica cambia i tempi di accensione degli impianti nelle città in base al clima, di seguito quanto disposto del decreto:
- la Zona A: dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore al giorno
- la Zona B: dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore
- la Zona C: dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore
- la Zona D: dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore
- la Zona E: dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno
- la Zona F: è senza limitazioni
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, la temperatura delle abitazioni che, per convenzione è fissata a 20°C, dovrà essere abbassata a 19°C.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.