L’iniziativa giudiziaria del Comitato Torino Respira in materia di smog, recepita dalla Procura della Repubblica di Torino che ha deciso di contestare il reato di inquinamento ambientale colposo ai Sindaci della Città di Torino, al Presidente della Regione Piemonte e ai rispettivi assessori all’ambiente che si sono succeduti dal 2015 al 2019, “è divenuta oggetto di attenzione addirittura del Parlamento, che ha approvato un singolare ordine del giorno presentato dall’onorevole Costa, avente il dichiarato obiettivo di bloccare questo processo”. Lo rende noto lo stesso comitato in una nota.
L’ordine del giorno, spiega Torino Respira, dopo aver richiamato le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nel 2020 e nel 2022, con le quali l’Italia è stata condannata per i ripetuti sforamenti dei limiti di concentrazione nell’aria del biossido di azoto e delle polveri sottili e per la mancata adozioni di piani di qualità dell’aria che consentano di rientrare nei limiti di legge nel più breve tempo possibile (meno male che il Parlamento Europeo non ha tentato di imbavagliare la Corte di Giustizia…), richiama una narrazione desolante tipica di coloro che ritengono ineludibile lo smog che respiriamo nella nostra città: “ …la pianura padana è la regione più inquinata dell’Europa occidentale, a causa soprattutto delle sua particolare conformazione geografica: la presenza delle Alpi e degli Appennini su tre lati portano infatti a condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione delle sostanzi inquinanti”.
“Effettivamente ci eravamo accorti anche noi della presenza delle Alpi e degli Appenni – scrive il comitato – ma allorquando vi è situazione sfavorevole alla dispersione degli inquinanti la risposta a questa giustificazione, da sempre avanzata da color che in realtà nulla hanno fatto per combattere seriamente lo smog, non appare molto complicata: occorre fare di più, molto di più“.
Ancora. “Questa giustificazione, rectius scusa, era stata già utilizzata in realtà dall’Italia nell’ambito dei contenziosi sovranazionali, che si sono conclusi con le richiamate sentenze di condanna, e alla stessa la Commissione Europea aveva risposto in questi termini: ‘la Commissione replica che l’obbligo di non superare detti valori limite è chiaramente un obbligo di risultato che incombe allo Stato membro rispettare ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50. Eccepire l’esistenza di aspetti propri a detto Stato membro vorrebbe dire negare l’esistenza di detto obbligo’.“
L’ordine del giorno, dopo aver poi richiamato espressamente il procedimento penale torinese, additato di voler valutare “l’adeguatezza e l’efficacia di scelte adottate dagli amministratori locali nella loro piena e legittima discrezionalità politica e di far discendere da tale valutazione conseguenze penali, in spregio alla separazione dei poteri”, impegna il Governo “ad adottare le iniziative normative di competenza volte ad escludere la responsabilità penale da “mera posizione” per gli amministratori locali di fronte ad eventi connessi a fenomeni di inquinamento atmosferico o cambiamento climatico di portata globale non direttamente prevedibili ed evitabili, configurando l’elemento soggettivo in modo tale da scongiurare interpretazioni giurisprudenziali creative”.
“Sentire parlare di fenomeni imprevedibili a proposito di inquinamento atmosferico ci lascia tra lo sbigottito e il divertito – prosegue Torino Respira – ma vogliamo assicurare il Parlamento che il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Torino non ha nulla di particolarmente creativo, senonché il fatto di contestare un reato introdotto dallo stesso organo legislativo nel 2015, il reato di inquinamento ambientale colposo (artt. 452 bis e quinquies), riforma legislativa animata proprio dallo scopo di tutelare maggiormente l’ambiente”.
Ancora: “In materia di responsabilità penale colposa, occorre principalmente rispondere a tre quesiti: esiste l’evento del reato, esiste una posizione di garanzia dei soggetti cui viene contestata una condotta inadeguata a proteggere il bene tutelato dalla norma, esiste un nesso causale tra la condotta inadeguata e l’evento? A questo domande risponderà il Tribunale di Torino, ma appare evidente come la contestazione sia tutt’altro che manifestamente infondata: l’inquinamento dell’aria nel periodo 2015/2019 è pacifico, la posizione di garanzia degli amministratori in materia è prevista dalla legge, per quanto riguarda la condotta inadeguata – che ha quantomeno contribuito al mancato rispetto dei valori limite di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera – la stessa è stata puntualmente evidenziata nell’avviso di conclusione delle indagini dalla Procura della Repubblica. In tale senso sono altresì significative le plurime censure avanzate dalla Corte di Giustizia nelle richiamate sentenze di condanna, che hanno sempre riguardato anche l’agglomerato di Torino”.
Infine: “Nell’ordine del giorno si parla di violazione del principio di separazione dei poteri: sarebbe forse il caso che il Parlamento italiano dedicasse tutte le proprie energie ad un’efficace lotta all’inquinamento atmosferico e alla crisi climatica, piuttosto che tentare di impedire alla magistratura di adempiere al compito assegnatole dalla Costituzione”.
“Diversamente da quanto pensa l’On. Costa, le contestazioni elevate agli imputati nel processo torinese, non derivano semplicemente dalla loro ‘posizione’, ma da una serie di evidenti omissioni. Credo che intendere la discrezionalità delle scelte politiche come una libertà degli amministratori di non rispettare le leggi dello Stato e così facendo di provocare danni alla salute dei cittadini sia una aberrazione da respingere con forza”, commenta Roberto Mezzalama, presidente del Comitato Torino Respira.