Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno espresso parere negativo sulla proposta del nuovo Regolamento Ue sugli imballaggi, attualmente in discussione in Europa. Un voto che conferma la contrarietà al provvedimento che il governo italiano ha già espresso più volte da quando sono state rese pubbliche le bozze di Bruxelles.
“Il voto delle commissioni rafforza la posizione tenuta da principio dall’esecutivo in sede Ue – ha detto il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin – La nostra contrarietà è di metodo e di merito: non funziona il veicolo legislativo del regolamento e soprattutto non si può mettere a rischio un sistema efficiente come quello italiano, che dovrebbe piuttosto essere preso ad esempio per vincere la sfida dell’economia circolare. A rischio c’è una filiera di innovatori che tiene insieme tutela dell’ambiente, occupazione e sviluppo. Il nostro obiettivo resta trovare un punto di equilibrio con l’Europa, su basi oggettive e non di contrarietà preconcetta”.
Ecco la parte fondamentale del resoconto delle Commissioni Riunite con il documento finale approvato:
VALUTAZIONE NEGATIVA
sulla proposta della Commissione europea si ritiene in ogni caso necessario che,
nel corso del negoziato:
1) la Commissione europea presenti una nuova valutazione di impatto che approfondisca, sulla base di specifici indicatori quantitativi e qualitativi, alcuni aspetti quali: a) l’impatto della riduzione degli imballaggi sulla distribuzione e la disponibilità di beni essenziali come i generi alimentari e i prodotti medicinali; b) la quantificazione del maggior consumo di acqua potabile ed energia necessari a preparare gli imballaggi al riuso; c) la quantificazione dell’effettiva riduzione di emissioni di CO2 e di consumo di combustibili fossili derivanti dalle misure prospettate; d) l’impatto della riduzione degli imballaggi sugli sprechi alimentari, sulla sicurezza alimentare, sul potenziale aumento di rischi di contaminazioni nella catena alimentare, su potenziali aumenti di costi per i consumatori;
2) sia rivista la scelta dell’atto giuridico, ricorrendo ad una direttiva anziché ad un regolamento o, in subordine, si introducano nel regolamento proposto misure di flessibilità, rispettose delle diverse caratteristiche socio-economiche e condizioni di partenza degli Stati membri, anche con specifico riguardo alle infrastrutture di riciclo esistenti e alla loro capacità di riciclare specifici e innovativi materiali di imballaggio;
3) in particolare, sia consentito agli Stati membri di scegliere gli strumenti appropriati a perseguire gli obiettivi della proposta, salvaguardando gli ottimi risultati conseguiti da alcuni tra essi nel riciclo dei rifiuti da imballaggio;
4) al fine di consentire alle imprese un congruo periodo di transizione, si modifichi l’articolo 65 nel senso di prevedere che la normativa proposta trovi applicazione non prima di 48 mesi dopo la sua entrata in vigore;
5) si limiti al massimo il ricorso ad atti delegati della Commissione europea e, al fine di assicurare certezza giuridica, se ne precisino tempistica e criteri direttivi. A questo scopo si valuti, al fine di coinvolgere gli Stati membri e gli operatori del settore nella definizione della normativa di dettaglio, se prevedere per alcune misure di attuazione il ricorso ad atti di esecuzione da sottoporre a comitati di esperti degli Stati membri piuttosto che a quelli delegati;
6) si modifichi l’articolo 6 nel senso di affidare all’organismo di normazione dell’Unione europea (CEN), e non ad un atto delegato della Commissione europea, la definizione dei criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio e delle classi di prestazioni di riciclaggio;
7) si modifichi l’articolo 7 nel senso di prevedere che la quota di contenuto riciclato minimo obbligatorio sia riferita alla media di tutti gli imballaggi in plastica di una certa tipologia o venduti da un medesimo operatore economico, e non alla singola unità di imballaggio;
8) con riguardo al contenuto riciclato minimo obbligatorio, si modifichi il citato articolo 7 nel senso di escludere da tale obbligo gli imballaggi in PET o altri polimeri per alimenti e bevande, prevedendo invece l’avvio di una sperimentazione in cui impiegare plastiche riciclate provenienti dal riciclo di imballaggi già impiegati per prodotti alimentari;
9) con riguardo agli imballaggi primari dei farmaci, che potrebbero conservare residui dei principi attivi, si modifichi l’articolo 6 nel senso di escludere tali imballaggi dall’obbligo di riciclaggio per evitare il rischio di contaminazioni di lotti di materiale riciclato;
10) per garantire l’integrità di medicinali, dispositivi medici e diagnostici, assicurarne l’efficacia e la stabilità dei principi attivi, si modifichi l’articolo 7 nel senso di escludere in modo permanente gli imballaggi primari di tali prodotti dall’obbligo di inserirvi una quota minima obbligatoria di materiale riciclato. Per tali prodotti si preveda inoltre l’esenzione dalle disposizioni relative all’etichettatura, al fine di poter utilizzare gli spazi disponibili sulla confezione alle necessarie indicazioni e avvertenze;
11) si modifichi l’articolo 8 nel senso di ampliare la lista delle applicazioni che possono essere realizzate con materiali compostabili. Occorre consentire agli Stati che abbiano idonee strutture di riciclo organico di ammettere alla circolazione tutti gli imballaggi compostabili certificati ad uso alimentare, conformi ai criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio organico di cui all’Allegato III della proposta di regolamento;
12) si continui a consentire l’utilizzo di imballaggi monouso sostenibili e riciclabili, ottenuti con minore consumo di materiePag. 35prime, ovvero con l’utilizzo di materie prime rinnovabili (in ottica di decarbonizzazione dell’economia) e riciclabili in compostaggio assieme agli scarti di cibo residui (piatti, posate, vaschette eccetera). A tal fine si sopprima l’articolo 22, eliminando le restrizioni previste all’utilizzo di alcuni formati di imballaggio (monouso per prodotti alimentari, ortofrutticoli o cosmetici), prive di giustificazione ambientale e non sostenute da valutazioni di impatto sulla effettiva sostenibilità dei materiali impiegati e sulla loro riciclabilità;
13) si escludano dagli obblighi relativi al riutilizzo degli imballaggi, all’istituzione di sistemi di riutilizzo e di deposito cauzionale quegli Stati membri che riciclano elevate quantità di rifiuti da imballaggio;
14) si sopprima l’articolo 26, che stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggi per alimenti e bevande, alla luce dell’impatto negativo su ambiente, igiene, sicurezza alimentare e contenimento degli sprechi;
15) si modifichino le disposizioni finalizzate a ridurre gli imballaggi eccessivi ed in particolare la conformità al rapporto di spazio vuoto del 40 per cento per gli imballaggi destinati al commercio elettronico, precisando che esse si riferiscono alla media di tutte le spedizioni effettuate per e-commerce da uno stesso operatore economico e non alla singola unità di imballaggio.