Circola da qualche giorno la bozza realizzata dalla Commissione Europea per la revisione del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (direttiva del 94/62/Ce e del regolamento 2019/1020), che ha l’obiettivo di garantire il funzionamento efficiente dell’intero mercato e di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente. La proposta di Bruxelles si inserisce nel contesto dei 17 obiettivi fissati dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 e dovrà essere presentata il 30 novembre nell’ambito di un più ampio pacchetto sull’economia circolare.
Il nuovo Regolamento sarà un atto legislativo vincolante e immediatamente applicativo in tutta l’Unione Europea, quindi non permetterà di adottare recepimenti differenti da parte dei Paesi Membri.
Eccone alcuni punti:
Nuovi obiettivi di riciclo per gli imballaggi
La bozza di Bruxelles prevede un obiettivo complessivo di riciclo entro il 2025 per tutti gli imballaggi del 65%, ma a seconda dei materiali le percentuali variano: si richiede il 25% per il legno, il 50% per plastica e alluminio, il 70% per vetro e metalli ferrosi e il 75% per carta e cartone. Al 2030 l’obiettivo generale sale al 70%.
Nuovi obiettivi anche per il contenuto minimo di materiale riciclato. La proposta di regolamento prevede al 2030 il 50% di plastica riciclata nelle bottiglie monouso e il 45% nelle altre tipologie di imballaggi; percentuali che entro il 2040 dovranno raggiungere il 65%. Per gli imballaggi in plastica “sensibili al contatto” gli obiettivi sono rispettivamente del 25% e del 50%.
La Commissione affida a un successivo atto di esecuzione sia l’adozione di regole sulla metodologia di calcolo e verifica della percentuale di materiale riciclato recuperato dal post consumo, entro il 2026, sia della percentuale di materiale riciclato contenuto negli imballaggi di plastica, entro il 2029.
Prevenzione
In linea con la gerarchia nella gestione dei rifiuti, la Commissione punta anche sulla prevenzione, con una riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite nei singoli Stati Membri, rispetto a quelli generati nel 2018, che va dal 5% entro il 2030 al 15% entro il 2040. Agli Stati si chiede di implementare misure di prevenzione come il riutilizzo e la ricarica dei contenitori presso i punti vendita.
Sistemi di deposito cauzionale
Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati dovranno adoperarsi per garantire i sistemi di deposito con cauzione per le bottiglie di plastica per bevande monouso con capacità fino a tre litri, contenitori per bevande in metallo monouso con una capacità fino a tre litri; i sistemi non saranno obbligatori se si tratta di imballaggi per vino e alcolici ma anche latte e prodotti caseari.
Inoltre uno Stato Membro può essere esentato dall’obbligo di istituire un sistema di deposito cauzionale se il tasso di raccolta di tale imballaggio è superiore al 90% in peso degli stessi imballaggi immessi sul mercato.
Etichettatura
Per aiutare i consumatori nella scelta, gli imballaggi dovranno essere contrassegnati da un’etichetta contenente informazioni sulla loro composizione e sulla loro riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta.
Plastiche biocosmpostabili
Bustine di tè, cialde di caffè, etichette adesive per frutta e verdura e sacchetti “molto leggeri” dovranno essere compostabili in impianti industriali di compostaggio entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. Per gli shopper viene lasciata la facoltà agli Stati Membri di permettere la loro immissione sul mercato, solo se ci sono “appropriati schemi di raccolta dei rifiuti e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, per garantire che tali imballaggi entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici”.
La bioplastica compostabile non potrà essere utilizzata per nessun altro scopo diverso da questi.
In allegato la bozza di revisione della Commissione Ue dalla pagina di informazione francese Contexte.