I “ripiatti” sono tollerabili dalla Sup? Ecco gli articoli della Direttiva che ne parlano

Per stabilire cosa può essere considerato "monouso" e cosa no, la direttiva Single Use Plastic non punta sulle caratteristiche chimico-fisico del prodotto (spessore, polimero, peso) bensì sulla sua progettazione e sul suo utilizzo. Un'impostazione che lascia aperte molte possibilità interpretative

La vendita in negozi e supermercati di piatti di plastica molto simili a quelli monouso proibiti dalla direttiva Sup, ma che vengono proposti come riutilizzabili e riciclabili, pone alcuni interrogativi sulla legge europea in vigore da quasi due anni.

Per stabilire cosa può essere considerato “monouso” e cosa no, la direttiva Single Use Plastic non punta sulle caratteristiche chimico-fisico del prodotto (spessore, polimero, peso) bensì sulla sua progettazione e sul suo utilizzo. Un’impostazione che lascia aperte molte possibilità interpretative.

Nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (attuazione della Sup, direttiva Ue 2019/904) l’articolo specifico dedicato al “monouso” è il 12, che recita:

Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso
Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.
Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso.

Invece gli Orientamenti interpretativi della Commissione Europea relativi al suddetto articolo precisano cosa si intende per “monouso” e “riutilizzabile”:

2.2.2. Monouso
L’uso cumulativo dei termini di cui all’articolo 3, punto 2, richiede che il prodotto non sia né concepito né progettato né immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita. Ciò dovrebbe escludere le situazioni in cui i prodotti finiti potrebbero potenzialmente essere immessi sul mercato o commercializzati come prodotti multiuso o riutilizzabili senza essere stati concepiti e progettati come tali o senza essere stati immessi sul mercato all’interno di un sistema o di un meccanismo volti a garantirne il riutilizzo.
Le caratteristiche di progettazione del prodotto possono contribuire a determinare se un prodotto debba essere considerato monouso o multiuso. Il fatto che un prodotto sia concepito, progettato e immesso sul mercato per essere riutilizzato può essere valutato considerando la vita funzionale attesa del prodotto, vale a dire se è destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale, senza perdere la sua funzionalità, la sua capacità fisica o la sua qualità, e se di norma i consumatori lo concepiscono, percepiscono e utilizzano come un prodotto riutilizzabile. Le caratteristiche pertinenti di progettazione del prodotto comprendono la composizione, la lavabilità e la riparabilità dei materiali, che consentirebbero molteplici spostamenti e rotazioni per lo stesso scopo per il quale il prodotto era stato originariamente concepito. Per un recipiente, che è un imballaggio, la sua riutilizzabilità può essere determinata conformemente ai requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (10), compresa qualsiasi dichiarazione attestante la conformità dell’imballaggio a tali requisiti essenziali e alle norme correlate.

2.2.3. Natura ricaricabile e riutilizzabile del prodotto
Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva, per prodotto monouso si intende un prodotto che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo:
— rinviato a un produttore per la ricarica o— riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.
La direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio fornisce indicazioni utili per identificare i prodotti immessi sul
mercato come imballaggi conformi a tali condizioni e quindi non considerati monouso, in particolare attraverso la
definizione di imballaggio riutilizzabile e la parte pertinente dei requisiti essenziali sugli imballaggi riutilizzabili. Ai sensi
dell’articolo 3, punto 2 bis, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, per imballaggio riutilizzabile si intende
«un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o
rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito». Per analogia, la
definizione di imballaggio riutilizzabile fornisce utili orientamenti sulla riutilizzabilità dei prodotti di plastica monouso
diversi dagli imballaggi, poiché principi simili si applicano anche agli articoli non considerati imballaggio, ad esempio per
quanto riguarda l’intenzione di riutilizzarli e la possibilità di ricondizionare, pulire, lavare, riparare l’articolo mantenendo
nel contempo la sua capacità di svolgere la funzione prevista.
Conformemente all’allegato II, punto 2, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce i requisiti
essenziali per gli imballaggi, gli imballaggi riutilizzabili dovrebbero avere, tra l’altro, proprietà fisiche e caratteristiche tali
da consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili. Le condizioni
dettagliate per la conformità a tali requisiti sono specificate nella norma armonizzata europea EN 13429:2004 Imballaggi — Riutilizzo. I requisiti elencati in tale norma per poter considerare l’imballaggio di natura riutilizzabile comprendono:
— l’intenzione di riutilizzare l’imballaggio (vale a dire che il prodotto è ideato, concepito e immesso sul mercato a tale
scopo);
— la progettazione dell’imballaggio, che consente una serie di spostamenti o rotazioni;
— l’imballaggio può essere svuotato/scaricato senza danni significativi e senza rischi per l’integrità del prodotto, nonché
per la salute e la sicurezza;
— l’imballaggio può essere ricondizionato, pulito, lavato, riparato senza perdere la capacità di svolgere la funzione
prevista;