Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva una nuova normativa per l’uso volontario del marchio “green bond”, il primo di questo genere nel mondo. Il regolamento, adottato con 418 voti favorevoli, 79 contrari e 72 astensioni e già concordato con i governi UE, stabilisce norme uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderano utilizzare la denominazione “obbligazione verde europea” (in inglese: European Green Bond) o “EuGB” per la commercializzazione dei loro titoli.
Secondo Strasburgo, “le nuove regole consentiranno agli investitori di indirizzare i loro fondi verso tecnologie e imprese sostenibili con maggiore fiducia. Inoltre, la società che emette l’obbligazione avrà maggiore certezza che questa sarà adatta agli investitori che desiderano aggiungere obbligazioni verdi al proprio portafoglio. Ciò dovrebbe aumentare l’interesse per questo tipo di prodotto finanziario e sostenere la transizione dell’UE verso la neutralità climatica”.
Le norme sono in linea con i criteri della tassonomia dell’UE, che definisce quali attività economiche l’UE considera ecosostenibili.
Dal 2007, il mercato delle obbligazioni verdi ha registrato una crescita esponenziale, con un’emissione annuale di green bond che, per la prima volta nel 2021, ha superato il valore di 500 miliardi di dollari, con un aumento del 75 % rispetto al 2020. L’Europa è la regione di emissione più prolifica, con il 51% del volume mondiale di obbligazioni verdi nel 2020. I green bond rappresentano circa il 3-3,5 % dell’emissione totale di obbligazioni.
Dopo l’adozione formale da parte del Consiglio, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue.
Trasparenza
Tutte le imprese che scelgono di adottare il marchio EuGB quando commercializzano green bond, saranno tenute a rispettare anche una serie di misure fra cui la divulgazione di informazioni rilevanti su come saranno utilizzati i proventi del titolo. Dovranno inoltre impegnarsi a predisporre una strategia per la transizione verde dell’impresa e dimostrare come tali investimenti contribuiscono alla sua realizzazione.
Tali obblighi di informativa, stabiliti in cosiddetti “formati modello”, potranno essere rispettati anche dalle società che emettono obbligazioni che non sono ancora in grado di rispettare tutte le norme dell’EuGB, ma che desiderano comunque manifestare le loro aspirazioni di rispettare l’ambiente.
Revisori esterni
Il regolamento istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per revisori esterni delle obbligazioni verdi europee, ossia i soggetti indipendenti responsabili della valutazione del rispetto delle norme. Stabilisce inoltre che gli eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che possano riguardare i revisori esterni, debbano essere adeguatamente identificati, eliminati o gestiti, e divulgati in modo trasparente.
Flessibilità
Fino a quando la tassonomia non sarà pienamente operativa, gli emittenti di un’obbligazione verde europea dovrebbero garantire che almeno l’85% dei fondi raccolti dall’obbligazione sia destinato ad attività economiche in linea con i criteri della tassonomia. L’altro 15% può essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione che l’emittente rispetti i requisiti sulle informazioni sulla destinazione dell’investimento.