Il Garante del Verde di Milano prosegue le proprie attività di ascolto dei cittadini e delle associazioni, confrontandosi sui temi posti all’evidenza o di attualità con l’Amministrazione e gli Uffici competenti. Lo rende noto il Comune, in una nota del 29 marzo, in cui fa il punto sui lavori portati avanti dall’organismo collegiale istituito nel 2021 dal Consiglio Comunale, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle normative in materia di consumo del suolo e di tutela del verde.
Il Garante ha avviato un proficuo dialogo con Regione Lombardia, spiega la nota di Palazzo Marino, per monitorare l’evoluzione della normativa sul consumo di suolo al fine di salvaguardare le aree verdi e permeabili ancora presenti sul territorio comunale. In assenza di una legge quadro nazionale in materia di riduzione del consumo di suolo, il riferimento normativo è quanto disposto nel 2011 dalla Commissione europea (COM/2011/571) che, ponendo come obiettivo l’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, indirizza gli Stati Membri affinché con le politiche territoriali agiscano su due principali elementi: la limitazione dell’occupazione del suolo “limit land take” e la limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo “limit soil sealing”. I due elementi esprimono concetti complementari che mirano allo stesso obiettivo di tutela della risorsa “suolo” e rispecchiano l’approccio adottato nella lettura del consumo di suolo rispettivamente dalle Regioni e dal “Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA)/Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA)”.
Inoltre, il Garante del Verde monitora con grande interesse gli sviluppi del Disegno di Legge attualmente in Commissione al Senato, che reca disposizioni sulla “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo”. In particolare, mette in evidenza con giudizio positivo, il contenuto dell’art. 3 comma 1 dove si legge: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d’uso”.
Inoltre, evidenzia con favore i contenuti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7: “Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”; “I Comuni hanno l’obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l’edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività”.
Il Garante del Verde, anche alla luce di tale Disegno di legge, esprime soddisfazione rispetto alle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione di voler definire il Piano del Verde con un iter parallelo alla revisione del PGT in corso, attraverso una procedura che armonizzi i contenuti dei due piani, a tutela e salvaguardia del suolo e del verde.