Ex Ilva, il Consiglio di Stato annulla stop agli impianti sostenendo che non c’è un imminente pericolo per la salute | La sentenza

La sentenza del CdS ribalta quella del Tar di Lecce che aveva evidenziato "lo stato di grave pericolo in cui vivono i cittadini di Taranto" confermando lo stop del sindaco Melucci. ll Consiglio di Stato invece sostiene che "non ci sia un pericolo ulteriore rispetto a quello collegato allo svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento industriale e gestito attraverso la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale". Durissime le reazioni di associazioni e comitati

Ex Ilva Consiglio di Stato

Visto che lo stabilimento lavora in virtù di un’Autorizzazione Integrata Ambientale non c’è un imminente pericolo per la salute, quindi l’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto non dev’essere chiusa e puó continuare a produrre. In sostanza è questo ciò che afferma la sentenza del Consiglio di Stato di mercoledì 23 giugno, che giunge come una beffa per migliaia di cittadini e attivisti che avevano intravisto all’orizzonte il possibile inizio della fine di uno dei peggiori e pervicaci disastri ambientali d’Italia, come stabilito anche dal processo Ambiente Svenduto.

Invece con la sentenza n.4802 del 23 giugno 2021, la Sezione IV del Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli di Arcelor Mittal Spa e di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, ha annullato l’ordinanza n. 15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto aveva ordinato loro, nelle rispettive qualità di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico “ex Ilva”, di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla “sospensione/fermata” delle attività dello stabilimento.
   
Ordinanza che era stata accolta dal Tar di Lecce, che aveva evidenziato “lo stato di grave pericolo in cui vivono i cittadini di Taranto”. ll Consiglio di Stato sostiene invece che “non ci sia un pericolo ulteriore rispetto a quello collegato allo svolgimento dell’attività produttiva dello stabilimento industriale e gestito attraverso la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” e accoglie quindi la censura dell’assenza dell’urgenza e della contingibilità chiesta dai ricorrenti per lo stop del sindaco di Taranto.

Ecco uno dei pasaggi decisivi della sentenza:

XI. Il quadro normativo.

XI.1. Fermo restando quanto sopra evidenziato, è opportuna altresì una ricognizione dell’articolato quadro normativo, nel cui contesto va a collocarsi il potere di ordinanza esercitato dal Sindaco.

XI.2. L’ordinanza contingibile e urgente di che trattasi concerne uno stabilimento la cui attività è scandita dalla disciplina prevista per l’autorizzazione integrata ambientale (c.d. A.I.A.), costituente il titolo abilitativo che deve essere necessariamente conseguito per l’esercizio di alcune attività produttive (cfr. art. 5, comma 1, lett. o-bis), e art. 6, comma 13, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

XI.2.1. Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sent. 9 maggio 2013, n. 85), l’A.I.A. costituisce l’esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale trovano simultanea applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale (§ 10.1. della citata sent. n. 85 del 2013).

Essa è rilasciata dall’autorità competente solo sulla base dell’adozione, da parte del gestore dell’impianto, delle migliori tecnologie disponibili (c.d. M.T.D., indicate anche con la locuzione di lingua inglese “best available techniques” o B.A.T.), di cui l’amministrazione deve seguire l’evoluzione (§ 7.2. della sent. n. 85 del 2013).

L’autorizzazione integrata ambientale realizza, quindi, il “punto di equilibrio” fra contrastanti interessi, in particolare fra la salute (art. 32 Cost.), da cui deriva altresì il diritto all’ambiente salubre, e il lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso (§ 9. della sent. n. 85 del 2013).

Si tratta di un delicato bilanciamento che non è prefissato in anticipo e che viene raggiunto, per l’appunto, attraverso l’emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale.

Esso costituisce un provvedimento per sua natura “dinamico”, poiché contiene un programma di riduzione delle emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato, al fine di recepire gli aggiornamenti delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca scientifica e tecnologica nel settore (§ 7.2. della sent. n. 85 del 2013).

E ancora:

XIII.8. Le ulteriori circostanze emerse nell’istruttoria processuale, inoltre, non elidono la conclusione che, nella specie, il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall’A.I.A..

Nella nota del Ministero del 13 agosto 2020, depositata in giudizio il 19 agosto 2020, sono enumerate una serie di “non conformità” e di “eventi incidentali”, verificatisi nell’anno 2019 e nel primo trimestre del 2020, dei quali non viene però chiarita l’attinenza con gli eventi presupposto dell’ordinanza.

Ad una lettura di quest’atto, emerge una congerie eterogenea di accadimenti, collegati all’attività dello stabilimento siderurgico e rilevanti, dunque, nell’anzidetta prospettiva del controllo sull’osservanza del titolo abilitativo o sulla necessità di una sua revisione, ma non attinenti alla legittimità del provvedimento gravato.

Analoghe considerazioni riguardano l’altro documento istruttorio acquisito nel processo di primo grado e costituito dalla nota del Ministero del 9 luglio 2020, prot. n. 53209.

Questa nota riguarda specificamente il procedimento di revisione dell’A.I.A. del 2017 e se l’A.I.A. rilasciata con il d.P.C.M. del 29 settembre 2017 risulti supportata o meno, anche in via indiretta, da una valutazione del danno sanitario.

Si tratta, dunque, di circostanze non direttamente in correlazione con il contenuto specifico dell’ordinanza contingibile e urgente per cui è causa.

In definitiva, l’istruttoria procedimentale e quella processuale non evidenziano un pericolo “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell’attività produttiva dello stabilimento industriale e gestito attraverso la disciplina dell’A.I.A..

Le reazioni alla sentenza

Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto:

Lo Stato condanna, lo Stato produce, lo Stato inquina, lo Stato assolve, lo Stato uccide, possiamo riassumere così la vicenda relativa all’ex Ilva di Taranto.In tutto questo i tarantini continuano a pagare la colpe di una politica locale incapace di difenderli con un’ordinanza realmente inattaccabile e di una politica nazionale che ha deciso che l’acciaio viene prima della salute. Poco ci interessano le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ArcelorMittal, negli occhi abbiamo ancora il cielo tinto di nero dopo il blocco degli impianti della area a caldo di pochi giorni fa. Parlare di eventi sporadici è un insulto ai centinaia di malati di cancro e alle decine di morti che questa città piange. Lo stabilimento inquina costantemente da 60 anni, lo provano le decine di studi e relazioni epidemiologiche pubblicate in questi anni. Non esiste alcuna alternativa alla chiusura totale della fabbrica, prima che non ci siano più tarantini da salvare. Ilva is a killer.

Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente a Taranto:

La sentenza del Consiglio di Stato tra le ragioni dei cittadini e le ragioni dell’azienda ha ritenuto più fondate le ragioni dell’azienda. Ne prendiamo atto. Questa sentenza non riduce ma aumenta la nostra determinazione nel condurre con ancora più vigore la lotta per la tutela dei diritti inalienabili dei cittadini esposti ad un rischio sanitario inaccettabile. Tale rischio sanitario inaccettabile è attestato dalla nuova valutazione danno sanitario (VDS) che certifica per il futuro un elevato rischio cancerogeno in base all’attuale autorizzazione integrata ambientale a 6 milioni di tonnellate/anno per l’azienda. Siamo inoltre in presenza di eccessi di mortalità anche recenti (calcolati fino al 31 dicembre 2020) nei tre quartieri più vicini al polo industriale, accertati con i dati dell’anagrafe comunale. Infine sono emersi i gravi effetti neurotossici di piombo e arsenico sui bambini di Taranto che vivono vicino all’industria pesante. Una sentenza favorevole alle ragioni aziendali non fermerà l’accertamento di tutti i danni alla salute e la nostra lotta per porvi fine. Assieme alle associazioni di Taranto ci faremo promotori di un’iniziativa di tutela multilivello che solleciti contemporaneamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, il Comitato ONU per i diritti dell’infanzia di Ginevra, la Commissione Europea di Bruxelles, tutti gli organi nazionali preposti alla tutela dell’infanzia e infine anche la Procura della Repubblica per quanto di propria competenza. Le nostre ragioni sono e saranno più solide di quelle dell’acciaio.

Questa lettera è inviata da Massimo Castellana (responsabile legale del Comitato) assieme a: Associazione PeaceLink (Alessandro Marescotti), Comitato Quartiere Tamburi (Giuseppe Roberto), Articolo 32 (Angelo Fasanella), Genitori Tarantini (Cinzia Zaninelli), LiberiAmo Taranto (Maria Arpino), Lovely Taranto (Antonella Coronese).