Un sondaggio condotto dall’Osservatorio Waste Watcher International ha rivelato che gli italiani sono favorevoli alla doggy bag per portare via il cibo non terminato al ristorante. Il 47% degli intervistati ha dichiarato di volerla avere sempre a disposizione nei locali, mentre il 32% ha consigliato di dotarsi di borse riutilizzabili ed eco-compatibili. Il 26% degli intervistati ha inoltre suggerito ai ristoratori di fornire un opuscolo con consigli per il consumo a casa degli avanzi e creazione di nuovi piatti a partire dal cibo avanzato.
Va in questa direzione la proposta di legge presentata mercoledì 10 gennaio alla Camera da Giandiego Gatta, deputato responsabile nazionale del dipartimento Pesca e acquacoltura di Forza Italia, che prevede l’obbligo per i ristoratori di fornire contenitori per portare a casa gli avanzi del pasto o delle bevande non terminati. L’obiettivo è quello di rendere abituale e senza ostacoli una buona pratica che fornisce un valido contributo alla riduzione dello spreco alimentare, in Italia stimato in 65 chili pro capite all’anno, tra i target stabiliti nell’Agenda ONU 2030 (12° obiettivo).
Gatta ha chiarito che il ristoratore è tenuto a fornire la vaschetta solo se richiesta dal consumatore, che può anche usare un proprio contenitore, sottolineando che la legge mira unicamente a garantire che nessuno possa rifiutare tale richiesta, evitando possibili malintesi o strumentalizzazioni.
Di seguito il testo della Proposta della Legge
Disposizioni concernenti la riduzione di rifiuti da cibi e bevande non consumati in loco presso attività di somministrazione al pubblico.
Art. 1. – Obblighi delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli esercizi di ristorazione commerciale e gli esercizi di ristorazione con consumazione in loco sono obbligati a mettere a disposizione dei propri clienti contenitori riutilizzabili o riciclabili che, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, consentano di portare via cibi o bevande non consumati in loco.
Possono subordinare la consegna dei contenitori riutilizzabili al versamento di una cauzione proporzionata al valore economico degli stessi od all’utilizzo di diversi appositi strumenti, anche tecnologici, idonei ad incentivare la successiva restituzione ed a penalizzare la mancata restituzione entro un termine stabilito.
Informano adeguatamente i consumatori attraverso appositi cartelli informativi collocati nei locali e ben visibili.
Art. 2. – Sanzioni.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 si applica nei confronti del soggetto obbligato la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 ad € 125.
Per l’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3. – Facoltà del consumatore di fornire direttamente il contenitore.
Il contenitore riutilizzabile o riciclabile può essere fornito direttamente dal consumatore, purché esso rispetti le norme igienico-sanitarie.
Un apposito cartello informativo collocato all’interno dei locali informa il consumatore finale sulle regole per la pulizia e l’idoneità dei contenitori riutilizzabili o riciclabili.
In tale caso, il consumatore è esclusivo responsabile dell’igiene e dell’idoneità del contenitore.
Lo stabilimento può rifiutarsi di servire il consumatore se il contenitore portato da quest’ultimo è palesemente sporco o non idoneo. In tal caso, deve fornire un contenitore riciclabile o riutilizzabile adeguato.
Art. 4. – Rifiuto del consumatore.
Il consumatore può rifiutare di portare via cibi e bevande non consumati in loco. In tal caso, viene meno l’obbligo previsto dall’art. 1 e la relativa sanzione.
Art. 5. – Norma transitoria.
Al fine di consentire alle attività coinvolte di adeguarsi alle presenti disposizioni, esse entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.