Combustibile Solido Secondario. AIREC: ‘Il Consiglio di Stato riconosce la piena legittimità del Decreto Clini’

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5535/21 ha ripristinato l’impianto originario del DM 22/2013 (c.d. “Decreto Clini”) che disciplina i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, definiti CSS-combustibili. Lo annuncia A.I.R.E.C. in una nota che pubblichiamo di seguito

A.I.R.E.C., l’Associazione aderente a Cisambiente Confindustria che raggruppa le più importanti imprese private produttrici di Combustibili Solidi Secondari e di CSS-Combustibile (CSS-C EoW), accoglie con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5535/21 pubblicata il 26/07/2021 che ha ripristinato l’impianto originario del DM 22/2013 (c.d. “Decreto Clini”) che disciplina i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, definiti CSS-combustibili.

La sentenza del Consiglio di Stato, nel recepire le argomentazioni del MATTM (ora MiTE) a difesa dei contenuti del DM, pone l’accento su spunti di riflessione che vale la pena evidenziare:

  • viene affermato chiaramente che: “l’impiego del CSS-Combustibile conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento n. 22/2013 non rappresenta una forma di recupero di energia da rifiuti, bensì l’utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di recupero di materia. Il decreto impugnato si inserisce quindi pienamente nell’ambito delle politiche europee di “circular economy””;
  • viene riconosciuto che l’utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari in cementifici è riconosciuto da “una decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, n. 163) come una Migliore Tecnica Disponibile (MTD o Best Available Technique – BAT)”;
  • viene richiamato quanto indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione sul principio di precauzione dove, tra i principi generali di una buona gestione dei rischi, sulla base dei quali vengono legittimamente adottate misure precauzionali, è posta “al primo posto la “proporzionalità”, quindi la “non discriminazione”, la “coerenza”, l’“esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall’azione o dalla mancata azione” e l’“esame dell’evoluzione scientifica”.

“Tutta la sentenza è di grande interesse – sottolinea l’ing. Giuseppe Angelo Dalena, Presidente di A.I.R.E.C. – perché colloca correttamente il CSS-C nella sua sede naturale, che è quella dell’implementazione dell’economia circolare. Non si tratta di alimentare con argomentazioni capziose un’improponibile concorrenza tra riciclo e CSS-C bensì di cogliere appieno il senso della gerarchia europea delle opzioni da applicare alla gestione dei rifiuti, che prevede con priorità decrescente prevenzione, riutilizzo, riciclo meccanico e, a seguire, recupero di altro tipo (energetico per esempio), fino al residuale smaltimento in discarica che è l’ultima estrema opzione. In questo scenario, l’utilizzo di un combustibile da rifiuti di alta qualità registrato come “sostanza” ai sensi del Regolamento n. 1907/2006/CE del 18/12/2006 (REACH) ha piena cittadinanza e costituisce un elemento indispensabile per assicurare una gestione ambientalmente sostenibile dei rifiuti non riciclabili riducendo, al contempo, il depauperamento di combustibili tradizionali non rinnovabili.

Articolo precedenteCONAI riduce quattro contributi ambientali dal 2022: quelli per acciaio, alluminio, plastica e vetro
Articolo successivoCarta e cartone. Dati 2020: la Toscana rallenta ma si conferma una regione virtuosa