Martedì 13 dicembre è stato raggiunto l’accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM). Il CBAM, volgarmente detto “carbon tax”, è lo strumento ritenuto fondamentale dall’Ue per fissare un prezzo equo sul carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di emissioni che entrano sul territorio europeo e per incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi. L’accordo sarà integrato dalla revisione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), con negoziati che si svolgeranno entro sabato 17 dicembre, che allineerà la graduale eliminazione dell’assegnazione di quote gratuite con l’introduzione del CBAM.
Dati gli stretti legami tra il nuovo CBAM e la revisione del sistema ETS, sarà necessario chiarire gli ultimi dettagli tecnici del funzionamento del meccanismo. Una volta finalizzato il testo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno adottare formalmente il nuovo regolamento prima che possa entrare in vigore.
La Commissione Ue scrive: “Fintanto che in molti paesi terzi prevalgono politiche climatiche meno rigorose, esiste il rischio della cosiddetta ‘rilocalizzazione delle emissioni di carbonio’, che si verifica quando le aziende con sede nell’Ue spostano la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero, in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose, o quando i prodotti dell’Ue vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio”.
Garantendo che venga pagato un prezzo per le emissioni di carbonio intrinseche generate nella produzione di determinati beni importati nell’Ue, il CBAM assicurerà che il prezzo del carbonio delle importazioni sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna. “In tal modo gli obiettivi climatici comunitari non sono compromessi”.
Elementi chiave
Il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinati beni selezionati, la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta il rischio più significativo di rilocalizzazione come cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Con questo campo di applicazione ampliato, il CBAM finirà per catturare più del 50% delle emissioni dei settori coperti dall’ETS. In base a questo accordo politico, il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023.
L’introduzione graduale del CBAM nel tempo, assicurano le istituzioni europee, consentirà una transizione attenta, prevedibile e proporzionata per le imprese Ue e di paesi terzi, nonché per le autorità pubbliche. Durante questo periodo, gli importatori di merci che rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove regole dovranno solo dichiarare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) incorporate nelle loro importazioni (emissioni dirette), senza effettuare alcun pagamento finanziario o adeguamento. L’accordo prevede che le emissioni indirette rientreranno nel campo di applicazione dopo il periodo transitorio, sulla base di una metodologia da definirsi nel frattempo.
Una volta che il sistema permanente entrerà in vigore, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell’Ue nell’anno precedente e il loro GHG incorporato. Quindi consegneranno il numero corrispondente di certificati CBAM. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in funzione del prezzo medio settimanale d’asta delle quote ETS espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.
Un riesame del funzionamento del CBAM durante la sua fase transitoria sarà concluso prima dell’entrata in vigore del sistema definitivo. Allo stesso tempo, la definizione del prodotto sarà riesaminata per valutare la fattibilità dell’inclusione di altri beni prodotti in settori coperti dal sistema ETS nell’ambito del meccanismo CBAM, come alcuni prodotti a valle e quelli identificati come candidati idonei durante i negoziati. La relazione includerà un calendario che stabilirà la loro inclusione entro il 2030.