La Commissione europea ha approvato per l’Italia sovvenzioni dirette e prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato pari ad 1,7 miliardi di euro, per investimenti a favore delle imprese per una ripresa sostenibile. La misura è stata adottata nell’ambito del quadro temporaneo di Bruxelles per gli aiuti di Stato in seguito alla pandemia e sarà finanziata sia dal bilancio nazionale che dalle risorse messe a disposizione attraverso il Pnrr.
Il sostegno pubblico sarà utilizzato per finanziare investimenti in attività materiali e immateriali in grado di agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche importanti per la ripresa economica, in particolare i) contratti di sviluppo a sostegno di investimenti su larga scala connessi ad attività industriali, turistiche e di tutela dell’ambiente; ii) energie rinnovabili e batterie; iii) veicoli elettrici e veicoli connessi e iv) il rilancio delle aree colpite dalla crisi industriale.
L’Italia dovrà garantire che tutti gli investimenti finanziati siano ecosostenibili e che gli aiuti non vadano quindi a sostenere attività che violino il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH). L’importo degli aiuti individuali non supererà, in linea di principio, i 10 milioni di euro per beneficiario. Si prevede che del regime potranno beneficiare tra 100 e 500 imprese.
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, i) l’importo degli aiuti per beneficiario non supera l’1 % della dotazione totale; ii) degli aiuti potranno beneficiare gli investimenti in attivi materiali e immateriali, ma non gli investimenti finanziari; iii) gli aiuti non supereranno le intensità massime di aiuto stabilite nel quadro di riferimento temporaneo e iv) il sostegno pubblico sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.
Aiuti di Stato, il contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della pandemia da coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato)
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus
vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione
xii) sostegno per i costi fissi non coperti
xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile
xiv) sostegno alla solvibilità
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico della pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali la pandemia da coronavirus.
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