Le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo sulla revisione della Direttiva sulla qualità dell’aria. Nella tarda serata di martedì 20 febbraio, la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento Ue hanno trovato l’intesa su una proposta volta a fissare dei nuovi standard, con l’obiettivo ultimo di raggiungere “inquinamento zero” entro il 2050.
L’accordo provvisorio deve ancora essere confermato da entrambe le istituzioni prima di passare attraverso la procedura formale di adozione.
Principali elementi dell’accordo
Con le nuove norme, i colegislatori hanno concordato di definire standard rafforzati per il 2030, sotto forma di valori limite e target più vicini alle linee guida dell’OMS e che saranno regolarmente riesaminati. La direttiva rivista copre una serie di sostanze inquinanti, tra cui particelle fini e particolato (PM2,5 e PM10), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), benzo(a)pirene, arsenico, piombo e nichel, tra gli altri, e stabilisce standard specifici per ciascuno di essi. Ad esempio, i valori limite annuali per gli inquinanti con il maggiore impatto documentato sulla salute umana, PM2,5 e NO2, verrebbero ridotti rispettivamente da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20 µg/m³ .
L’accordo provvisorio prevede che gli Stati membri abbiano la possibilità di richiedere, entro il 31 gennaio 2029 e per ragioni specifiche e a rigorose condizioni, un rinvio del termine per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria:
fino al 1° gennaio 2040 per le zone in cui il rispetto della direttiva entro il termine sarebbe irrealizzabile a causa di specifiche condizioni climatiche e orografiche o dove le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo con un impatto significativo sui sistemi di riscaldamento domestico esistenti fino al 1° gennaio 2035 (con possibilità di proroga di altri due anni) se le proiezioni mostrano che i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine di raggiungimento.
Per richiedere questi rinvii, gli Stati membri dovranno includere proiezioni sulla qualità dell’aria nelle loro tabelle di marcia per la qualità dell’aria (da stabilire entro il 2028) dimostrando che il superamento sarà mantenuto il più breve possibile e che il valore limite sarà raggiunto entro la fine del periodo. al più tardi un periodo di rinvio. Durante il periodo di rinvio, gli Stati membri dovranno inoltre aggiornare regolarmente le proprie tabelle di marcia e riferire sulla loro attuazione.
Roadmap, piani e piani d’azione a breve termine per la qualità dell’aria
Nei casi in cui venga superato un valore limite o obiettivo, o vi sia il rischio concreto di superamento delle soglie di allerta o di informazione per determinati inquinanti, il testo impone agli Stati membri di stabilire:
una tabella di marcia per la qualità dell’aria in anticipo se tra il 2026 e il 2029 il livello di inquinanti supera il limite o il valore obiettivo da raggiungere entro il 2030 piani per la qualità dell’aria per le aree in cui i livelli di inquinanti superano i valori limite e obiettivo stabiliti nella direttiva dopo la scadenza piani d’azione a breve termine che stabiliscono misure di emergenza (ad esempio limitazione della circolazione dei veicoli, sospensione dei lavori di costruzione, ecc.) per ridurre il rischio immediato per la salute umana nelle aree in cui verranno superate le soglie di allerta.
I colegislatori hanno convenuto di includere requisiti più flessibili per stabilire la qualità dell’aria e piani d’azione a breve termine, nei casi in cui il potenziale di riduzione di determinate concentrazioni di inquinanti è fortemente limitato a causa delle condizioni geografiche e meteorologiche locali. Per quanto riguarda l’ozono, nei casi in cui non esiste un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono a livello locale o regionale, i colegislatori hanno concordato di esentare gli Stati membri dall’elaborazione di piani per la qualità dell’aria, a condizione che forniscano alla Commissione e al pubblico con una motivazione dettagliata per tale esenzione.
Clausola di revisione
Il testo provvisoriamente concordato invita la Commissione europea a rivedere gli standard di qualità dell’aria entro il 2030 e successivamente ogni cinque anni, al fine di valutare le opzioni per l’allineamento con le recenti linee guida dell’OMS e le più recenti evidenze scientifiche. Nella sua revisione, la Commissione dovrebbe valutare anche altre disposizioni della direttiva, comprese quelle sul rinvio dei termini di conseguimento e sull’inquinamento transfrontaliero.
Sulla base della sua revisione, la Commissione dovrebbe quindi avanzare proposte per rivedere gli standard di qualità dell’aria, includere altri inquinanti e/o proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’Ue.
Accesso alla giustizia e diritto al risarcimento
La proposta di direttiva stabilisce disposizioni per garantire l’accesso alla giustizia a coloro che hanno un interesse sufficiente e vogliono contestarne l’attuazione, comprese le ONG ambientali e sanitarie. Qualsiasi procedura di controllo amministrativo o giurisdizionale dovrebbe essere equa, tempestiva e non eccessivamente costosa, e le informazioni pratiche su tale procedura dovrebbero essere rese pubbliche.
Secondo le nuove norme, gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento qualora si sia verificato un danno alla loro salute a seguito di una violazione intenzionale o colposa delle norme nazionali che recepiscono alcune disposizioni della direttiva.
Il testo così come modificato dai colegislatori chiarisce e amplia inoltre gli obblighi per gli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per coloro che violano le misure adottate per attuare la direttiva. A seconda dei casi, dovranno tenere conto della gravità e della durata della violazione, se è ricorrente, nonché delle persone e dell’ambiente colpiti, nonché dei vantaggi economici reali o stimati derivanti dalla violazione.